Il dubbio è lecito, soprattutto per chi possiede questo tipo di terreno e vorrebbe metterlo a frutto in uno dei business più redditizi del momento.

La risposta non può limitarsi ad un semplice si o no, ma è un po più articolata.

Il campo di per sé non fa alcuna cubatura, quindi può sempre essere costruito anche in un terreno come quello agricolo che è privo o ha pochissima cubatura residua. Questo ovviamente al netto di vincoli specifici di ordine paesaggistico o idrogeologici.

Ovviamente un centro sportivo, oltre ai campi, avrebbe necessità di spogliatoi, bar, magazzini ecc … e questo non è scontato lo si possa realizzare. In un terreno agricolo è improbabile. Sia perché si andrebbero a creare strutture che fanno cubatura, sia perché si da avvio di fatto ad una attività commerciale.

Il problema non si porrebbe se ad esempio avessimo già una palestra, o centro sportivo, confinante con un terreno agricolo. In questo terreno dunque potremmo realizzare senza problemi un campo da padel, offrendo poi tutti i servizi nel vicino centro.

Allo stesso modo, se disponiamo già di un centro padel, con diversi campi, e vogliamo espanderci, potremmo farlo in un terreno agricolo, sfruttando poi i servizi già esistenti del centro esistente (se abbastanza capienti).

Abbiamo quindi già chiarito un aspetto che potrebbe interessare a tanti: si può realizzare un campo da padel su terreno agricolo, ma non le strutture edilizie per l’accoglienza. Attenzione però a vincoli paesaggistici o idrogeologici: in questo caso il Comune potrebbe decidere comunque di non rilasciare l’autorizzazione.

Se vogliamo realizzare un vero e proprio centro sportivo, è altamente improbabile riuscire a farlo in zona agricola.

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Se il problema legato alla cubatura è difficilmente superabile in quanto i diritti edificatori legati ad un’area agricola sono di solito bassi (a meno che non parliamo di un’area molto grande), il secondo problema riguardo l’attività commerciale, può essere superato.

Se i gestori del futuro centro sportivo si costituiscono come una APS, ci sono delle conseguenze interessanti sugli aspetti legati alla sede della società. L’Associazione di Promozione Sociale (Aps) è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 383/2000. In base al Codice del Terzo Settore è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento di un’attività d’interesse generale.

La cosa interessante è che in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.

Tale deroga è abrogata dal D.Lgs. 117/2017, che con l’articolo 71 la introduce per tutti gli enti del Terzo settore:

Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Pare dunque che in base alla normativa citata le associazioni di promozione sociale, e quindi anche quelle sportive senza fine di lucro, siano compatibili con tutte le destinazioni d’uso dei terreni. Basta davvero che venga definita un’associazione come gestore del campo per poterlo realizzare liberamente in zona agricola?

Sarà il Comune, a nostro avviso, a dover decidere.

 

Se hai domande sull’argomento o anche tu vuoi realizzare dei campi da padel contattaci: https://micsastudio-architettura.it/contatti/

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